Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1933 al 16 dicembre 2010. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In relazione al disposto dell'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066, sull'istituzione della Milizia nazionale forestale, il reddito netto della gestione accertato in base al conto consuntivo di ciascun anno, fino all'importo di 5 milioni, e' versato nel bilancio delle entrate dello Stato, in una unica rata nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
tolto: L'eventuale ulteriore reddito sara' impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo dello Stato o andra' in aumento del fondo di riserva.
tolto: La misura del reddito netto da versare allo Stato potra' essere modificata d'accordo fra i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-01-05;30~art13 · fonte del testo