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Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. Nei casi di necessita' e urgenza, secondo le modalita' disposte dallo statuto, il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 12, comma 3, lettere g) ed i). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi e' sostituito dal vice presidente.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;292~art11 · fonte del testo