Art. 13 — Scioglimento del consiglio di amministrazione
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In caso di irregolarita' o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'Ente ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. L'efficienza economico-finanziaria e' comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'Ente denunci a consuntivo un disavanzo. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
