Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006. Leggi il testo vigente →

Il direttore generale e' scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ENIT, ed e' assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera e' approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; e' responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura l'unita' degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli e' riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-10-11;292~art17 · fonte su Normattiva