Art. 3 — F u n z i o n i
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L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunita' economica europea nonche' degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo. L'ENIT persegue le finalita' di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217. In particolare l'Ente:
- a)promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;
- b)sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attivita' di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;
- c)cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;
- d)sostiene attraverso la propria struttura l'attivita' di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attivita' di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;
- e)realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;
- f)raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;
- g)cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;
- h)fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
