Art. 5 — null
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009. 153 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il contributo suddetto e' concesso alle imprese produttrici soltanto per i films documentari, regolarmente iscritti nei registro cinematografico, che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 13. E' concesso, altresi' a favore dei produttori di films nazionali di attualita' di lunghezza superiore ai 150 metri un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films stessi sono stati proiettati, per un periodo di sei mesi dalla prima proiezione in pubblico. Per l'accertamento della nazionalita' dei films di attualita' valgono le norme di cui al precedente art. 3. Non potra' tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualita' prodotti all'estero da case cinematografiche estere, anche se contengono avvenimenti girati in Italia nella lunghezza prevista per i films di attualita' nazionale. In nessun caso potranno essere considerati nazionali i films di attualita' che portano la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art5 · fonte del testo