[1]La Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali ha personalita' giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennita' dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonche' degli altri Enti ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa.

[2]Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.

[3]La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

[4]Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.

[5]Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art1 · fonte del testo