[1]Il Monte-pensioni per gli insegnanti elementari ha personalita' giuridica ed ha sede in Roma. Esso provvede alle pensioni ed alle indennita' a favore degli insegnanti delle scuole pubbliche elementari e delle altre categorie di iscritti indicate negli articoli 6 e 7 del presente Ordinamento e delle loro vedove e dei loro orfani.

[2]Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse del Monte-pensioni.

[3]La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione del Monte-pensioni spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

[4]Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, il Monte-pensioni e' considerato come amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art1 · fonte del testo