[1]Ha diritto di conseguire la pensione diretta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza:
- a)quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;
- b)quando cessi dal rapporto di servizio dopo 40 anni di servizio utile;
- c)quando cessi dal rapporto di servizio con 20 anni di servizio utile e in eta' di 60 o piu' anni;
- d)quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie mansioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, sia divenuto permanentemente inabile all'esercizio delle sue attribuzioni e sia cessato dal rapporto di servizio, qualunque sia la durata del servizio prestato;
- e)quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto di servizio per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.
[2]Agli effetti della precedente lettera d) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obiettivi di servizio aventi per se' stessi capacita' di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.
[3]La pensione di cui alla lettera d) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
