Per il personale gia' iscritto alla Cassa di previdenza, addetto alle Aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e' determinata in base alle disposizioni del presente Ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del R. decreto 15 febbraio 1923-I, n. 574.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art57 · fonte del testo