[1]L'indennita' o la pensione a favore del salariato che abbia prestato servizi presso due o piu' Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7 con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 51, o della sui vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione alla Cassa di previdenza, viene anche liquidata dalla Cassa medesima, con le norme stabilite dal presente Ordinamento, applicando, se del caso, il terzo comma del precedente art. 51.

[2]L'indennita' o la pensione in tal modo liquidata e' ripartita a carico degli Enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme dei commi quarto e quinto dell'art. 51.

[3]Il pagamento dell'intera indennita' o della intera pensione viene fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, quando l'indennita' o la pensione siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli Enti interessati o per decisione della Corte dei conti.

[4]La Cassa di previdenza si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi.

[5]Quando ricorrano i casi previsti dai quattro ultimi commi del precedente art. 51 e dall'art. 52 sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art53 · fonte del testo