[1]Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1938-XVI.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 25 luglio 1911-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel - Bottai - Ricci

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art81 · fonte del testo