Dalla iscrizione obbligatoria per i Periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1937-XVI, prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, approvato con R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, sono esonerati gli impiegati ivi indicati che ne facciano domanda entro il termine perentorio del 31 dicembre 1941-XX, ove per i periodi medesimi siano stati iscritti, con il concorso dell'Ente, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi; tali periodi, eccezione fatta per quelli prestati presso le Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, saranno valutati, ai fini della liquidazione della indennita', o della pensione, cumulativamente con gli altri servizi utili, con le norme dell'art. 52 del citato Ordinamento.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art80 · fonte del testo