Ordinamento della Colonia Eritrea

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]E' istituito presso il Ministero degli Affari Esteri un Consiglio coloniale composto del Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri, presidente, del direttore dell'ufficio coloniale e del commissario generale per l'emigrazione, che ne sono membri nati, di due funzionari, uno dell'Amministrazione della guerra, l'altro dell'Amministrazione del tesoro, e di altri sei membri di riconosciuta competenza, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro degli Affari esteri, udito il Consiglio dei Ministri, da rinnovarsi per un terzo ogni anno e che possono essere riconformati.

[2]Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge, il Consiglio coloniale puo' essere consultato su qualsiasi questione concernente la Colonia.

[3]Ove la specialita' degli argomenti da esaminare lo faccia ritenere opportuno, il Ministro degli affari esteri puo', per lo studio di una determinata questione, aggregare al Consiglio persone di riconosciuta competenza ed esperienza tecnica o locale, le quali non avranno diritto di voto.

[4]Saranno gratuite le funzioni di consigliere coloniale cosi' effettivo come aggiunto salvo il rimborso delle spese ai membri residenti fuori di Roma.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art1 · fonte del testo