Ordinamento della Colonia Eritrea

Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Per un quinquennio dalla promulgazione della presente legge non potranno essere stabilite nella Colonia nuove privative governative.

[2]Trascorso il quinquennio, non potranno stabilirsi se non per legge.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art10 · fonte del testo