Ordinamento della Colonia Eritrea
Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Per un quinquennio dalla promulgazione della presente legge non potranno essere stabilite nella Colonia nuove privative governative.
[2]Trascorso il quinquennio, non potranno stabilirsi se non per legge.
Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933
