Ordinamento della Colonia Eritrea

Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933. Leggi il testo vigente →

[1]La Corte dei conti esercitera' il suo controllo consuntivo sul rendiconto generale della Colonia e sulle relative contabilita'.

[2]A tal uopo il Ministero degli affari esteri comunichera' direttamente alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi occorrenti per l'esercizio di tale sua attribuzione.

[3]La Corte dei conti giudica i conti del tesoriere e degli agenti dell'Amministrazione coloniale ed esercita sopra gli ufficiali stipendiati sul bilancio della Colonia la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art15 · fonte del testo