Ordinamento della Colonia Eritrea
Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Ogni disposizione generale e speciale contraria alla presente legge e' abrogata.
[2]Non potra' mai la presente legge in alcuna parte invocarsi contro sentenze od altre disposizioni emanate dalle Autorita' prima della sua promulgazione.
Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933
