Art. 17 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]La presente legge avra' vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Colonia Eritrea.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 maggio 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Morin.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933
