Ordinamento della Colonia Eritrea

Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323

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Il Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323, nel modificare l'art. 54, comma 1 della L. 6 luglio 1933, n. 999, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' stabilita al 1° aprile 1934-XII, la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 146".

Testo in vigore dal 31 agosto 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 agosto 1933

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933. 134 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Il Governo del Re, con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, ha facolta' di estendere alla Colonia Eritrea, le leggi e i regolamenti del regno, portandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purche' non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove.

tolto: I provvedimenti di cui al paragrafo precedente, al primo paragrafo dell'articolo 2 e all'ultimo paragrafo dell'articolo 4 saranno applicabili solamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

tolto: Lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato, sono regolate secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze.

tolto: Per gl'indigeni vige il diritto penale speciale, fondato sulle consuetudini locali, salvo le modificazioni che vi vengano introdotte con decreto motivato del governatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323

    Il Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323, nel modificare l'art. 54, comma 1 della L. 6 luglio 1933, n. 999, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' stabilita al 1° aprile 1934-XII, la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 146".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art3 · fonte del testo