Ordinamento della Colonia Eritrea

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Saranno pure stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti l'ordinamento amministrativo coloniale.

[2]Entro i confini dell'organico e del bilancio, il governatore della Colonia ha facolta' di introdurre negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni coloniali, mandandole ad effetto ed informandone immediatamente il Ministro degli affari esteri.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art5 · fonte del testo