Ordinamento della Colonia Eritrea

Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]L'ordinamento militare della Colonia e' stabilito dal Governo dal Re su proposta del governatore.

[2]Il governatore, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporra' all'approvazione del Governo del Re, previo parere del comandante le truppe che unira' alle sue proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art6 · fonte del testo