Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni. Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950 n. 1018, la permanenza fuori ruolo non puo' avere durata superiore a tre anni consecutivi e non e' consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto. E' consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114. In nessun caso e' consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unita'.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art29 · fonte su Normattiva