Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilita' e di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari. E' abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art28 · fonte del testo