Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 38, della segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7 e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 4 febbraio 1971, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art35 · fonte su Normattiva