In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianita' di servizio, il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed e' composto:

  • a)dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
  • b)da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
  • c)da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
  • d)da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
  • e)da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
  • f)da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c). All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 FEBBRAIO 2006, N. 62)). 14 I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

14

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2017-30 gennaio 2018, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 (che ha abrogato il comma 4 del presente articolo), nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della presente legge.

Testo vigente dal 1 giugno 2006

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/1999

    Questione inammissibile
    10 maggio 1999

    Manifesta inammissibilità della questione già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 377 del 1998, nella quale la Corte ha rilevato che i problemi di struttura del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa <<vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto>>, ed altresì che <<l'esigenza di un diverso assetto>>, in ogni caso, <<si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità, non potendosi invece richiedere alla Corte di indicare possibili diverse configurazioni dell'organo in questione>>.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 377/1998

    Questione inammissibile
    20 novembre 1998

    Sono manifestamente inammissibili: - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, comma 3, e 108, comma 2, Cost.; - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, l. n. 186 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, Cost., in quanto le ordinanze di rimessione, nel denunciare l'attuale disciplina sulla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della medesima, senza considerare che i problemi di struttura dell'organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri modelli presi a riferimento, vanno necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto; ed in quanto, in ogni caso, esse segnalano l'esigenza di un diverso assetto che, anche in relazione agli elementi testè richiamati, si presta ad una pluralità di soluzioni, fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art7 · fonte su Normattiva