La commissione di disciplina e' costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione. La commissione e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art39 · fonte su Normattiva