L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Ordine, nonche' del bilancio preventivo annuale e per la nomina di due revisori dei conti. - Deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti. L'assemblea e' convocata con otto giorni di anticipo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare. Tuttavia il presidente puo', in caso di urgenza, convocare l'assemblea anche con il preavviso di soli tre giorni. L'assemblea e' valida in prima convocazione qualora sia presente, comprese le deleghe, la maggioranza degli iscritti; trascorsa un'ora, l'assemblea e' valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Ciascun iscritto all'Albo ha diritto ad un voto e puo' rappresentare, per delega scritta, non piu' di tre altri iscritti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art12 · fonte su Normattiva