Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni. La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fissera' pure le modalita' non previste dai comuni successivi. Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliersi tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo. I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parita' di voti e' eletto il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Non e' ammesso il voto per delega.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art13 · fonte su Normattiva