Ordinamento della professione di biologo

Art. 25 — Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso

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Il ricorso e' presentato al Consiglio dell'Ordine; se il ricorrente e' iscritto nell'albo, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera. La data di presentazione e' annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio dell'Ordine che ne rilascia ricevuta. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il pubblico ministero e l'interessato possono prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti. Il Consiglio dell'Ordine, decorso il termine di cui al comma precedente, nei cinque giorni successivi, trasmette al Consiglio nazionale dei biologi il ricorso ad esso presentato unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonche', in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e del provvedimento impugnato.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art25 · fonte del testo