Art. 36 — Diritto di opzione - Sostituzione
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Qualora un membro del Consiglio nazionale dei biologi risulti eletto membro del Consiglio dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, opta per una delle due cariche. In mancanza si intende che abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio dell'Ordine. Per la sostituzione il Consiglio dell'Ordine provvede a norma dell'articolo 39 della presente legge.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018
