Art. 11 — Cariche del consiglio dell'ordine - Validità delle sedute
Il consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. Per la validita' delle sedute del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri che lo compongono.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
