Art. 10 — Composizione del consiglio dell'ordine regionale
Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato "consiglio dell'ordine" e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
