Art. 53 — Sessione speciale dell'esame di Stato
Nella prima applicazione della presente legge, e' tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneita', al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e che presentino i requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1, lettere a), b), d) ed e), e 2. Le modalita' per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
