Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanita', su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'ordinamento universitario. L'equipollenza e' dichiarata, tenuto conto dei curricula didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della normativa comunitaria in materia. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti commissioni parlamentari.
Testo vigente dal 2 marzo 1992
