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[1]I Principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

[2]Sono collocati fuori quadro con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

  • a)gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maesta' ed alle Case militari dei Principi Reali;
  • b)il Ministro, il Sottosegretario di Stato ed il segretario generale. Pero' il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questo comma non dovra' in nessun caso essere maggiore di due;
  • c)gli ufficiali di qualsiasi Corpo e grado messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che dureranno oltre 6 mesi.

[3]In massima i rispettivi Ministeri rimborseranno a quello della marina tutte le competenze di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennita' eventuali;

  • d)gli ufficiali di qualsiasi Corpo e grado, che il Ministero della marina destinera' all'istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

[4]Le competenze di questi ufficiali saranno poste a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della marina per l'istruzione nautica;

  • e)gli addetti navali;
  • f)gli ufficiali che prestano servizio presso la Regia aeronautica quali osservatori o piloti di aerei;
  • g)gli ufficiali osservatori industriali se non appartengono alla riserva navale e quelli destinati alla Commissione suprema di difesa;
  • h)gli ufficiali delle Capitanerie di porto destinati a prestar servizio al Consorzio autonomo del porto di Genova e al Provveditorato al porto di Venezia, come e' previsto dai Regi decreti-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, e 7 febbraio 1926, n. 222.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 24 dicembre 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art21 · fonte del testo