Art. 24 — COMMA ABROGATO DALLA L. 20 DICEMBRE 1932, N. 1613
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[1]((Il grado di ammiraglio di armata e' conferito agli ammiragli di squadra cui viene affidato il comando in capo dell'Armata navale. Allorquando essi lasciano il comando dell'armata assumono il titolo di ammiragli designati di annata.
[2]Gli ammiragli di armata esistenti alla data di promulgazione del presente decreto conservano ad personam, il grado del quale sono rivestiti.
[3]Il numero degli ammiragli di armata e di quelli designati di armata in organico non potra', complessivamente, eccedere i posti di grado stabiliti attualmente in organico per gli ammiragli di armata.
[4]Agli ammiragli designati di armata compete, a tutti gli effetti, lo stesso stipendio stabilito per gli ammiragli di armata; il supplemento di servizio attivo, l'indennita' militare, l'assegno per le spese di rappresentanza e l'indennita' per spese di alloggio nella misura stabilita per il grado di ammiraglio di armata.
[5]L'anzianita' fra gli ammiragli designati di armata e quelli di armata e' stabilita dalla data in cui per la prima colta ebbero il comando dell'Armata navale.
[6]Il grado di ammiraglio e' abolito. Gli attuali ammiragli conservano ad personam tale grado)).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 8 gennaio 1933
