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[1]Agli ufficiali del genio navale e agli ufficiali per la direzione delle macchine confermati o trasferiti nel Corpo del genio navale, agli ufficiali del genio navale e per la direzione macchine collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma a) dell'art. 45 e all'art. 52 saranno applicati i seguenti limiti di eta':

[2]Generale ispettore............. 65 anni Tenente generale.............. 62 » Maggior generale.............. 62 » Colonnello................. 60 » Tenente colonnello............. 55 » Maggiore.................. 50 » Capitani e tenenti............. 45 »

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art53 · fonte del testo