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Il naviglio ausiliario e sussidiario e' assegnato, secondo i bisogni logistici, alla armata navale e ai Comandi militari marittimi. Una aliquota di naviglio, ausiliario e sussidiario, e' alla dipendenza del Ministero per servizi logistici generali.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 14 giugno 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art6 · fonte del testo