I funzionari della carriera direttiva provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria e dei servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'istituto; collaborano alla preparazione del massimario; formano e ricevono gli atti concernenti l'ufficio; sovrintendono alla tenuta dei registri, alla raccolta, delle decisioni e dei pareri, alla conservazione degli atti, al rilascio ed alla autenticazione delle copie, degli estratti e dei certificati; provvedono e vegliano alla osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro finzioni; esercitano le funzioni di segretario nelle sezioni e in tutte le Commissioni costituite presso il Consiglio di Stato; predispongono gli elementi necessari per l'istruzione preliminare degli affari delle sezioni consultive; vigilano sul personale di segreteria, di dattilografia ed ausiliario. Quando le esigenze del servizio lo richiedano o in caso di assenza o di impedimento del personale di concetto, ne esercitano le attribuzioni.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art11 · fonte su Normattiva