Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono sostituiti dai seguenti: "L'esame di concorso previsto nell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale. Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

  • 1)procedura civile ed elementi di diritto civile;
  • 2)procedura penale ed elementi di diritto penale;
  • 3)servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici. La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte".

Testo vigente dal 14 maggio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-07;430~art11 · fonte su Normattiva