Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono sostituiti dai seguenti: "L'esame di concorso previsto nell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale. Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
- 1)procedura civile ed elementi di diritto civile;
- 2)procedura penale ed elementi di diritto penale;
- 3)servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici. La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte".
Testo vigente dal 14 maggio 1965
