Per il personale considerato nella presente legge e' istituito un Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della. Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il quale viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato ed e' composto:

  • a)da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, e da un consigliere di Stato;
  • b)dal segretario generale del Consiglio di Stato;
  • c)da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore ad ispettore genera le od equiparata, designato dal. Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • d)da un impiegato della carriera direttiva del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
  • e)da due impiegati appartenenti alle carriere del personale del Consiglio di Stato, scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati allo inizio di ogni biennio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a vice direttori aggiunto di segreteria.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art46 · fonte su Normattiva