All'inquadramento dei personale e all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 57 e 58 provvede una Commissione nominata, entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, e composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un primo referendario del Consiglio di Stato, da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata, e da un impiegato delle carriere del Consiglio di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art56 · fonte su Normattiva