Per gli impiegati della carriera direttiva il rapporto informativo e' compilato dal segretario generale. Il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione. Per tutti gli altri impiegati il rapporto informativo e' compilato dal capo dell'ufficio o della segreteria della sezione al quale sono addetti. Il giudizio complessivo e' espresso dal segretario generale. Per il personale addetto al segretariato generale, escluso quello della carriera direttiva, il rapporto e' redatto dall'impiegato della carriera direttiva con qualifica piu' elevata addetto allo stesso segretariato generale. Il giudizio complessivo e' espresso dal segretario generale.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art48 · fonte su Normattiva