Art. 49
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto
Il rapporto informativo di cui all'art. 44 e' compilato:
- a)per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale;
- b)per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di divisione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva