Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato

Art. 55 — Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio di Stato sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento immediato in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianita' di qualifica, e di carriera e prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo dei gia' appartenenti al ruolo ordinario. Gli impiegati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ottengano successivamente il collocamento nei ruoli aggiunti, saranno inquadrati anche in soprannumero e salvo riassorbimento immediato in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo dei gia' appartenenti al ruolo ordinario. In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art55 · fonte su Normattiva