Art. 23 — Copertura della spesa
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All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958, si provvedera' con prelevamento dal conto corrente infruttifero di Tesoreria, intestato: "Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia". L'importo sara' fatto affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
