Al personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato compete il trattamento economico previsto dalla tabella C allegata alla presente legge. Gli intervalli di tempo richiesti per la attribuzione degli stipendi indicati nella tabella stessa si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente. Ciascuno degli stipendi suddetti e' suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Gli stipendi successivi a quello iniziale sono attribuiti con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del Comitato permanente. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato. Quando e' dato parere o e' emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo puo' aver luogo, anche d'ufficio, dopo almeno un anno dal parere del Comitato permanente. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.

Testo vigente dal 16 maggio 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284~art26 · fonte su Normattiva