Art. 22
[1](Art. 5 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; articoli 4 e 5 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, articolo 3 decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804).
[2]Il ruolo, i titoli e i gradi del personale della Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformita' della tabella A allegata al presente testo unico.
[3]Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformita' del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e tabelle relative e delle successive modificazioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti