Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore presso l'Avvocatura dello Stato che ottenga successivamente l'inquadramento nei ruoli aggiunti sara' inquadrato, anche in soprannumero, e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario, prendendo posto dopo l'ultimo dei gia' appartenenti al ruolo ordinario.

Testo vigente dal 16 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284~art40 · fonte su Normattiva