Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianita' di qualifica e di carriera. Gli impiegati inquadrati a sensi del presente articolo sono collocati nelle rispettive qualifiche, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo degli impiegati gia' appartenenti al ruolo ordinario. In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive carriere.

Testo vigente dal 16 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284~art39 · fonte su Normattiva